Il Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010, oltre a contenere una più rigorosa disciplina dei soggetti che operano nel settore finanziario, reca con sé importanti novità per il mondo delle società fiduciarie.
Il Provvedimento prevede, infatti, che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 vengano iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia (oggi la vigilanza compete al Ministero dell’Industria).
Tra le novità destinate ad incidere maggiormente va certamente annoverata quella con la quale viene esteso alle “nuove” società fiduciarie (ovvero a quelle che verranno iscritte al sopra citato albo speciale e sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia) il regime di applicazione della normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e finanziari.
L’articolo 27 del Decreto 141, infatti, introduce delle modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (trattasi, come noto, della legge con la quale l’Italia ha recepito la terza direttiva europea in materia di antiriciclaggio).
In particolare viene modificato l’articolo 11 nel comma 1 e 2.
Nel comma 1 viene introdotta la lettera m-bis) avente il seguente tenore:
“le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Il secondo comma dell’articolo 11 viene invece integrato, alla lettera a), aggiungendo dopo le parole “di cui alla legge 23 novembre 1939, n,. 1966” le seguenti parole:
“ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Trattasi, solo apparentemente, di piccole modifiche. Mediante l’aggiunta della lettera m-bis al comma 1 dell’articolo 11, le nuove fiduciarie (i.e. quelle che saranno sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e saranno iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 385/93) entreranno a tutti gli effetti nel novero dei cosiddetti intermediari di primo livello ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio.
I risvolti pratici derivanti dall’appartenenza a tale categoria sono, da un lato, l’integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati nell’archivio unico informatico e segnalazione delle eventuali operazioni sospette) e dall’altro l’applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 231/07 che ha quale effetto pratico più rilevante quello di escludere l’obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto che ha obblighi antiriciclaggio il nominativo del titolare effettivo/fiduciante in quanto i relativi adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria. La modifica apportata al secondo comma dell’articolo 11 conferma, invece, la permanenza del relativo obbligo comunicativo a carico delle fiduciarie diverse da quelle iscritte nel nuovo Albo.
E’ bene precisare, tuttavia, che sino a quando la Banca d’Italia non provvederà ad emanare le relative disposizioni attuative del Decreto 141 (tra le quali quelle concernenti l’istituzione del nuovo Albo), continueranno a trovare applicazione le attuali regole comportamentali.
Sarà cura e premura delle società fiduciarie interessate, presentare la relativa istanza alla Banca d’Italia per poter essere iscritte nel nuovo albo speciale ed ottenere così l’applicazione, ai fini antiriciclaggio, del regime di adeguata verifica di tipo semplificato.
Avv. Fabrizio Vedana – Direttore Area Legale Unione Fiduciaria spa
da sito www.airant.it
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